Il Decreto cautelare dalla I Sezione bis del Tar Lazio, pubblicato il 14 febbraio 2022, mette in discussione l’obbligo vaccinale che la legge ha imposto per alcune categorie di lavoratori, come quella dei militari. Si tratta della stessa norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico che, in questa ordinanza, non viene citato. 26 appartenenti alle forze militari si sono rivolti al Tar Lazio, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti di sospensione dal lavoro, corredati dai relativi inviti a produrre la documentazione relativa all’obbligo vaccinale. Al contempo i ricorrenti hanno richiesto l’accertamento del diritto ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione. E ciò anche previa disapplicazione dell’art. 2 del D.L. n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, e previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
L’accoglimento cautelare e il rinvio alla trattazione del 16 marzo
Il Tar Lazio, ritenute legittime la doglienza, ha accolto il ricorso, sospendendo medio tempore (e cioè fino alla decisione definitiva che sarà resa a seguito della trattazione in camera di consiglio del 16 marzo prossimo) l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati.
L’obbligo vaccinale disposto dall’art. 2 del D.L. n. 171
L’illegittimità costituzionale, che in ogni caso dovrebbe essere dichiarata dalla Corte Costituzionale, passando previamente per un giudice che ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata, ha per oggetto l’articolo 2 del D.L. n. 171/2021 il quale, sotto la rubrica “Estensione dell’obbligo vaccinale”, statuisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità del greenpass, si applica ad ulteriori categorie, e cioè al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 e degli Istituti penitenziari. Lo stesso articolo specifica che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati”, chiarendo pure che i dirigenti scolastici, insieme ai responsabili delle istituzioni di cui alle altre categorie interessate dall’obbligo vaccinale in questione, assicurano il rispetto del medesimo obbligo.
Scenari futuribili
Lo scenario è il seguente: se il Tar Lazio, alla camera di consiglio di marzo ritenesse la questione (di legittimità costituzionale) prospettata dai ricorrenti militari sia rilevante che non manifestamente infondata, la Consulta sarebbe chiamata a esprimersi. E, a questo punto, sarebbe in gioco l’obbligo vaccinale non solo per i militari bensì per tutte le ulteriori categorie obbligate dall’art. 2, insegnanti compresi.